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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.058.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.058.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni dei commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito è effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto a imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
3-ter. Per le fabbriche di cui al comma 3-bis, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, di contabilizzazione e di controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane».