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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.057.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.057.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per i proprietari degli impianti di distribuzione carburante).

1. Ai soggetti proprietari di impianti di servizio e distribuzione dei carburanti, operanti in base ad autorizzazione amministrativa sul territorio nazionale, per ciascuno dei periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di colonnine distributrici di gas metano, gpl, energia elettrica ed idrogeno.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato nella misura del 100 per cento del costo sostenuto per i beni e per i servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna colonnina, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative richieste.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.
5. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3, fermo restando il limite di cui al comma 2, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.