Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: «b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società
semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».