stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.054.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.054.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Revisione della procedura di riscossione).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b-bis) in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. A garanzia della richiesta di sospensione di debiti d'imposta accertati di valore uguale o superiore a cinquemila euro il contribuente può fornire una fideiussione bancaria. Lo schema di fideiussione e le condizioni economiche relative alla sua emissione sono stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con l'Associazione bancaria italiana e le principali Associazioni di categoria delle imprese e delle professioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».