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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.050.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.050.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Tassazione mancato adeguamento del prezzo della benzina al ribasso del prezzo petrolio).

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con un'addizionale nella misura di cui al comma 2 per i soggetti indicati al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi i soggetti che operano in prevalenza nei settori di seguito indicati:
a) produzione o commercializzazione del gas naturale;
b) produzione o commercializzazione di energia elettrica ottenuta mediante l'impiego di fonti rinnovabili.

2. L'addizionale di cui al comma 1, in aggiunta a quella di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è individuata in funzione del ritardo nei tempi di adeguamento al ribasso dei prezzi di vendita alle quotazioni del prezzo del petrolio nella misura del:
a) 2,5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto entro i 9 giorni;
b) 5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 10 e i 18 giorni;

c) 10 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 19 e i 30 giorni;
d) 15 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 31 e i 60 giorni;
e) 20 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto oltre i 60 giorni.

3. I giorni di ritardo sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
4. La disposizione di cui al comma 1, nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16-bis, 16-ter e 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. La disposizione di cui al comma l si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini della determinazione dell'acconto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.
7. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.