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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.05.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Accorpamento enti di ricerca in agricoltura). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
2. Il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso i predetti enti è trasferito al C.R.A. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del C.R.A., percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data del 1o gennaio 2012 per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nel bilancio del C.R.A., insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Al C.R.A. sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al comma 1, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Entro il 31 gennaio 2012 il CRA provvede ad approvare le modifiche statutarie ed ai regolamenti di organizzazione e contabilità, ridefinendo la nuova dotazione organica dell'Ente quale sommatoria delle dotazioni organiche anche degli enti soppressi. Al fine di accelerare il processo di fusione tra gli enti e per il rilancio dell'attività di ricerca, il C.R.A. è autorizzato a conferire incarichi dirigenziali a soggetti di comprovata esperienza e professionalità in campo scientifico ed organizzativo in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nei limiti delle disponibilità delle vacanze di organico.
3. Dall'attuazione del predetto articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.