Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Zone franche urbane).
1. Al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza delle imprese italiane rispetto alle imprese degli Stati confinanti, sono istituite zone franche urbane nelle regioni che confinano con Stati nei quali la pressione fiscale complessiva sul lavoro sia complessivamente inferiore di almeno cinque punti percentuali rispetto all'Italia. A tal fine viene istituito un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2010, che provvede al finanziamento dei programmi di intervento nelle predette zone.
2. Le agevolazioni fiscali per le imprese che operano nelle zone franche urbane e le modalità attuative del precedente comma sono quelle stabilite dal comma 341 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 15 milioni di euro.