Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Insegne esercizi commerciali).
1. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione da parte dei comuni alla posa delle insegne esterne ad un esercizio commerciale è condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale.