Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Formazione professionale per operatori commerciali).
1. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:
«14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria.