Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Regime sostitutivo per le nuove iniziative «forfettino»).
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 388 del 2000 è sostituito dal seguente:
«2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 50.000 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 50.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 100.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 50.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a 100.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.