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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.036.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.036.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Bilanci di esercizio delle organizzazioni sindacali).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, del bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
2. Il bilancio di esercizio di cui al precedente comma, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere, entro il mese di giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.