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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.035.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.035.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 30 novembre 2011, assegnano ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 novembre 2011, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o dicembre 2010. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2011 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentato di un'importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per l'effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate da imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.
4. lI costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'i per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.
6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento entro il 31 dicembre 2011; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 2012. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.