Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contribuenti minimi).
1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 40.000 euro».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.001 e 40.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.