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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.028.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.028.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riscossione crediti tributari e previdenziali).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte delle piccole imprese, i contribuenti, che per gli anni 2008 e 2009 hanno rilevato ricavi d'esercizio per un ammontare medio non superiore a euro 1.000.000 e che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presenteranno all'Agenzia delle entrate o all'INPS un piano di rientro di propri debiti relativi ad imposte dirette, imposte indirette, contributi previdenziali e assistenziali, secondo i criteri fissati nel successivo comma 2, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di riscossione, sanzioni e rateazione dei debiti, non saranno soggetti a sanzioni ed interessi sull'ammontare del debito stesso.
2. Il debito oggetto di piano di rientro deve essere iscritto a molo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il piano di rientro proposto deve avere una durata massima di tre anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comuni precedenti, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.