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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.027.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.027.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riscossione crediti tributari e previdenziali).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le persone giuridiche e per le persone fisiche una procedura di definizione dei moli e degli omessi versamenti con le seguenti caratteristiche:
a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 36 ai 120 mesi;
b) addebito delle sanzioni nella misura del 10 per cento;
c) azzeramento degli interessi di mora;
d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
e) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2 Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida ed opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e vengano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti comuni.