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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.026.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.026.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

1. Al comma i dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica» sono sostituite dalle seguenti: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 45 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.