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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.025.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.025.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

1. Per il periodo di imposta 2011 e 2012, il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato di un importo pari a 5.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.