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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.023.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.023.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità svalutazione crediti).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le svalutazioni dei crediti di cui al precedente comma 3, che derivano dalle operazioni di erogazioni del credito alle imprese fino a trenta dipendenti all'atto della stipula dell'impiego, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.»