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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.014.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.
2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge
4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.