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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.011.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Semplificazioni ambientali in favore delle imprese agricole). - 1. Al fine di ridurre e semplificare le procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti a carico delle imprese agricole, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 190, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgano e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articola 184, comma 3, lettera b)»;
b) all'articolo 212, nel comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi sano considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in casa di trasporti di quantitativi superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi».

2. Al comma 10 dell'articolo 394 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 1, lettera b). Gli imprenditori di cui al comma 9 che trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi, effettuano il trasporto con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52».