Al comma 2, lettera o), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni previsto dal comma 1 i soggetti esonerati dagli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.