Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza annuale, non può durare più di quindici giorni feriali e continuativi. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare, oltre a determinare la inutilizzabilità di tutti gli atti redatti oltre il suddetto termine di 15 giorni feriali e continuativi. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera in borghese.