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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.87.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.87.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il primo periodo del comma 5, dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è così modificato: «La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi feriali e consecutivi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio; gli atti compiuti oltre i detti termini costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare, determinando la loro inutilizzabilità».