Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.