Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) a tutela del principio del legittimo affidamento del contribuente, le pronunce espresse dalla Corte di Cassazione, che incidono sull'ambito applicativo di disposizioni fiscali, non rilevano per i rapporti giuridici pregressi, formatisi nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali precedenti.