Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il molo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede, se l'importo complessivo del credito supera complessivamente 50.000 euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».