Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
hh) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare sino a che l'importo del credito vantato non sia pari alla metà del valore di mercato del bene, qualora il bene di proprietà del debitore da espropriare sia un fabbricato di civile abitazione e il debitore risulti dai registri anagrafici residente presso l'immobile medesimo».