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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.4.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) sostituzione dell'accertamento sintetico attualmente in vigore con un nuovo redditometro a riscossione immediata».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) estensione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi che hanno conseguiti ricavi non superiori a 60.000 euro»;
b) al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite, a decorrere dal 1o gennaio 2012, dalle seguenti: «non superiori a 60.000 euro» e all'articolo 1, comma 96, lettera b), le parole: «un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro»;
c) al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
«gg-bis) agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m-bis) del comma 2 del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera gg-ter) accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
gg-ter) l'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

Art. 22.
(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse),

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
Art. 38. - (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). - 1. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2011, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.
4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
8. L'Ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.
9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.
10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'Ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'Ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.
13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.