Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 86, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano in caso di importi non significativi, inferiori o pari a 2.000 euro; in tali casi l'agente della riscossione è tenuto ad inviare al debitore solleciti di pagamento.».