Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per importi inferiori a 20.000 euro non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione di beni immobili. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile adibito ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 1, parte I, nota II-bis della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, l'iscrizione ipotecaria è sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame».