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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.350.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.350.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dal 1o novembre 2011 le imposte dirette, o le relative addizionali, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto, risultanti dalla rispettive dichiarazioni annuali, non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta ovvero addizionale non superano il limite di 30 euro. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle dichiarazioni dei redditi presentate con il modello «730».
2-ter. A decorrere dal 1o novembre 2011 o per i ruoli consegnati a partire da tale data, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in 30 euro.
2-quater. Se gli importi delle imposte e dei crediti di cui ai commi 2-bis e 2-ter superano i limiti ivi previsti le imposte sono dovute, i rimborsi sono effettuati e si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
2-quinquies. Sono salve le disposizioni di all'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.