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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.345.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.345.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma terzo è sostituito dal seguente:
«Gli obblighi di numerazione progressiva, di bollatura e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato».
b) il comma quarto è sostituito dal seguente:
«Qualora per un arino non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma».
c) dopo il comma quinto è aggiunto il seguente:
«Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al terzo comma opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione elettronica».