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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.339.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.339.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto».
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-ter) al comma 4, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».
2) è aggiunto infine il seguente periodo: «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-quater) al comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».

ident. 7.263.7.39.7.125.