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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.325.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.325.

Al comma 2, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:
cc-bis). Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto:
1) sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto d 1 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
2) Il punto 15) della Tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è modificato come segue: «paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 senza aggiunta di miele, uova o formaggio;
3) le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione, del presente decreto.