Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:
gg-bis) il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo i settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle Società O aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.