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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.310.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.310.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
gg-bis) La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni che alla data del 31 luglio 2011 presentino le caratteristiche indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto ministeriale di cui alla presente lettera determina: la tipologia di mutui che hanno diritto alla rinegoziazione tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo, nonché le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse; la Cassa depositi e prestiti inoltra ai comuni che hanno diritto alla rinegoziazione una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo.