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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.309.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.309.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
t-bis) all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dello Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti della lettera t-bis) del comma 1, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si procede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.