Al comma 2, lettera n), numero 3), sostituire le parole: fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa con le seguenti: fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione. Ove l'emanazione del provvedimento avvenisse entro centoventi giorni dalla notifica dell'istanza stessa la sospensione dell'esecuzione resterà comunque valida ed efficace per i detti centoventi giorni.