Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
v-bis) Qualora, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, ovvero a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute somme a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e sanzioni, è data facoltà ai datori di lavoro debitori di optare per il pagamento del 50 per cento delle somme complessivamente dovute, a condizione che amplino la base occupazionale in ragione di un neo assunto ogni quindici dipendenti, con contratto subordinato per un periodo non inferiore a trentasei mesi.