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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.295.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.295.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I trasporti marittimi tra porti nazionali ed i trasporti marittimi tra porti nazionali e i porti di altri Stati membri dell'Unione europea, sono assoggettati al medesimo trattamento concernente l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale.
2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «degli Stati membri dell'Unione europea»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da e verso porti degli Stati non appartenenti all'Unione europea»;
3) al comma 2, le parole: «all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da e verso porti degli Stati non appartenenti all'Unione europea»;
b) all'Allegato - Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale, nell'intestazione della terza colonna dopo la parola: «cabotaggio» sono aggiunte le seguenti: «ed intracomunitario».