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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.288.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.288.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
All'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 7 primo periodo, le parole: 15.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 30.000 euro.
2-bis
. Al comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalle legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «tremila» è sostituita dalla seguente: «seimila».
2-ter. All'articolo 29, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. A garanzia della richiesta di sospensione di debiti d'imposta accertati di valore usuale o superiore a cinquemila euro il contribuente può fornire una fideiussione bancaria. Lo schema di fideiussione e le condizioni economiche relative alla sua emissione sono stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con l'Associazione bancaria italiana e le principali Associazioni di categoria delle imprese e delle professioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
2-quater. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1, primo periodo la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «tremila».
2-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dell'articolo 76, la parola: «ottomila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila».
b) Al comma 1 dell'articolo 86, dopo le parole: «il concessionario» sono inserite le seguenti: «, per moli di valore superiore a cinquemila euro,».
2-sexies. Per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e soci di società di persone, associazioni professionali e società semplici tra professionisti in regime di contabilità semplificata disposta la riduzione del 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito d'impresa in quadro RN (derivante da quadro RG) se l'imprenditore è di età uguale o inferiore a anni 30 riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta se l'imprenditore ha età compresa tra anni 30 e 35 e la riduzione del 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito da partecipazione in quadro RN (derivante quadro RH) se il socio è di età uguale o inferiore a anni 30; riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta calcolata sul reddito da partecipazione se il socio ha età compresa tra anni 30 e 35.