Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-quater) all'articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. La commissione regionale può sospendere, su istanza del ricorrente, l'esecuzione della sentenza della commissione provinciale se da essa può derivargli un danno grave ed irreparabile applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47.