Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Fermo quanto previsto al comma 1, le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate con riferimento ai redditi di cui al capo VI, sono scomputate dall'imposta dovuta di cui al comma 1, anche se non riferibili ai redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo nel periodo d'imposta purché operate entro la fine del medesimo periodo d'imposta.