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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.250.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.250.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) le controversie tributarie pendenti, nelle quali il contribuente sia risultato non soccombente nel primo grado di giudizio, possono essere estinte mediante il pagamento di un importo pari al 5 per cento della maggiore imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti in corso restano sospesi sino alla scadenza del suddetto termine. Il pagamento del suddetto importo definisce la controversia pendente anche con riferimento agli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi. Con specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per la definizione delle controversie pendenti.

ident. 7.66.