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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.243.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.243.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:
3-bis) Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
gg-ter) all'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane».

ident. 7.157.