Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
b) al comma 6, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».