Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. È fatto divieto di pignoramento dei beni strumentali, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.