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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.228.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.228.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore di cui agli articoli 68 e 79 del presente decreto. All'atto di cessione interviene l'Agente della riscossione al quale è interamente versato il corrispettivo. Le eccedenze rispetto al debito vengono rimborsate al debitore entro dieci giorni lavorativi dall'incasso.