Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; Inoltre è previsto lo slittamento definitivo della scadenza e degli adempimenti fiscali del giorno 16 Agosto.
Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
«l-bis) gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal giorno 1 al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».