Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, è ammessa la deduzione totale delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale obbligatori per la formazione permanente;.
Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente, le stesse si intendono totalmente deducibili.».